Menu principale:
Statuto
PPD Riva San Vitale
CAP. I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ragione sociale
Con la denominazione di "Sezione di Riva San Vitale del Partito Popolare Democratico", in seguito detta Sezione o Associazione, è costituita un'associazione ai sensi degli Art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
Art. 2 Scopo
§1 Lo scopo dell'Associazione è ideale e non commerciale.
§2 La sezione si riconosce nei principi federalisti e democratici di ispirazione cristiana del Partito Democratico Cristiano Svizzero e del Partito Popolare Democratico ticinese ed opera con particolare attenzione per la promozione dell'uomo in senso individuale e sociale.
Art. 3 Sede
§1 La sede della Sezione si trova a Riva San Vitale presso l'esercizio pubblico "Caffè Sociale".
§2 Il luogo di riunione può tuttavia differire da detta sede.
Art. 4 Mezzi finanziari e periodi di gestione
§1 Il finanziamento della sezione è assicurato dai suoi membri ed eventualmente dal sovvenzionamento pubblico.
§2 Il Comitato è tenuto a riferire regolarmente all'Assemblea in merito alla situazione contabile, di regola durante la seduta ordinaria di cui all'Art. 10 §2.
§3 Il periodo amministrativo si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Art. 5 Responsabilità
Il patrimonio sociale come definito nel precedente articolo è l'unica garanzia delle obbligazioni assunte dalla Sezione. I membri della stessa non incorrono in alcuna responsabilità personale.
CAP. II
ADERENTI ALLA SEZIONE
Art. 6 Membri con diritto di eleggere ed essere eletti
Fanno parte della Sezione in qualità di membri con il diritto di votare nonché di eleggere e di essere eletti, i cittadini svizzeri, domiciliati nel Comune, che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e si riconoscono nei principi contenuti nell'Art. 2 del presente Statuto.
Art. 7 Membri con statuto particolare
§1 I cittadini stranieri, domiciliati nel Comune, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, possono prendere parte alle votazioni ed elezioni previste dal presente Statuto in occasione delle Assemblee. Essi non godono tuttavia del diritto di essere eletti negli organi sezionali.
§2 I cittadini svizzeri o stranieri, domiciliati nel Comune, che non hanno compiuto il 18. anno di età, prendono parte all'Assemblea con diritto di parola. Essi possono far parte delle Commissioni istituite giusta l'art. 19.
§3 I membri con statuto particolare di cui ai §1 e 2 del presente articolo, devono anch'essi riconoscersi nei principi contenuti nell'Art. 2 dello Statuto.
Art. 8 Dimissioni e sanzioni disciplinari
§1 Ogni membro, in ogni tempo, ha la possibilità di dimettersi da una carica o di uscire dall'Associazione.
§2 I membri della Sezione che rivestono cariche pubbliche e/o interne al partito hanno il dovere di presenziare regolarmente alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte.
§3 In caso di violazione delle disposizioni statutarie, l'Assemblea può, su proposta del Comitato, comminare le seguenti sanzioni:
-
-
-
CAP. III
ORGANI SEZIONALI
Art. 9 Organi
Gli organi sociali sono:
1. L'Assemblea
2. Il Comitato
3. L'Ufficio presidenziale
4. L'Ufficio di revisione
Art. 10 Organizzazione dell'Assemblea
§1 L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione e comprende tutti gli aderenti alla stessa.
§2 Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.
§3 Una o più Assemblee straordinarie potranno essere indette durante l'anno dal Comitato, oppure su richiesta di almeno 30 membri della Sezione così come definiti agli Art. 6 e 7 §1 del presente Statuto. Tale richiesta deve comprendere un elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno.
§4 I lavori dell'Assemblea sono diretti da un "Presidente del giorno", il quale sarà affiancato da due scrutatori.
Art. 11 Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea ha le seguenti competenze:
1. La nomina di un "Presidente del giorno" e di due scrutatori;
2. L'approvazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, degli Statuti della Sezione e di eventuali modifiche degli stessi;
3. L'esame e la decisione al riguardo dei problemi politici di carattere comunale, nonché l'esame di questioni di portata distrettuale, cantonale e federale;
4. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario / cassiere;
5. L'elezione del Comitato;
6. L'elezione dei membri dell'Ufficio di revisione;
7. La designazione dei candidati al Consiglio Comunale ed al Municipio;
8. La ratifica di eventuali candidature a cariche comunali e consortili, proposte dal Comitato;
9. Il riconoscimento ufficiale delle associazioni vicine al partito che ne fanno richiesta;
10. L'esame e l'approvazione della contabilità della Sezione nonché, su proposta del Comitato, la decisione sulle modalità di finanziamento della stessa;
11. La nomina dei delegati comunali agli organi distrettuali e cantonali;
12. La designazione dei candidati a livello cantonale e federale;
13. L'approvazione del programma di legislatura proposto dal Comitato.
Art. 12 Validità dell'Assemblea
§1 La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire a mezzo di un apposito avviso recapitato a tutti i fuochi almeno 7 giorni in anticipo.
§2 Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
Art. 13 Il Comitato
§1 Il Comitato si compone:
1. del Presidente della Sezione
2. del Vicepresidente
3. del Segretario / cassiere
4. dei Municipali
5. del Capogruppo in Consiglio Comunale
6. dei rappresentanti delle associazioni riconosciute
7. da 3 ulteriori membri
§2 Deve essere garantita una equa rappresentanza dei due sessi.
Art. 14 Competenze del Comitato
Le competenze del Comitato sono le seguenti:
1. Provvede all'esame ed al preavviso degli oggetti che sono di competenza dell'Assemblea;
2. Coordina l'attività degli organi interni alla Sezione;
3. Fissa all'inizio di ogni quadriennio un piano delle attività dei vari organi con facoltà di costituire delle Commissioni;
4. Dà seguito alle decisioni dell'Assemblea;
5. Collabora con gli organi distrettuali e cantonali;
6. Propone le candidature a cariche di livello comunale, cantonale o federale;
7. Verifica periodicamente l'attuazione del programma di legislatura e l'attività dei propri rappresentanti nei vari consessi.
Art. 15 Convocazione e sedute del Comitato
§1 Il Comitato viene riunito dal Presidente della Sezione in base a quanto stabilito al piano di cui all'Art. 14 punto 3 ed ogni qualvolta ritenuto opportuno.
§2 La convocazione può essere richiesta da 1/3 dei suoi membri.
§3 L'avviso di convocazione deve avvenire in forma scritta e deve comprendere un elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno.
§4 Le sedute del Comitato sono dirette dal Presidente, il quale rappresenta la Sezione verso i terzi.
§5 Il Comitato delibera alla presenza di almeno la metà dei suoi membri.
Art. 16 L'Ufficio Presidenziale
L'Ufficio Presidenziale si compone:
1. del Presidente della Sezione
2. del Vicepresidente
3. del Segretario / Cassiere
4. dei Municipali
5. del Capogruppo in Consiglio Comunale
Art. 17 Competenze dell'Ufficio Presidenziale
L'Ufficio Presidenziale provvede al disbrigo di tutte le questioni urgenti non espressamente di competenza dell'Assemblea e/o del Comitato, in particolare a supporto dell'attività di Consiglio Comunale e di Municipio, organizzandosi liberamente.
Art. 18 Ufficio di revisione
§1 L'Ufficio di revisione è composto da due membri nominati ogni anno dall'Assemblea e sempre rieleggibili.
§2 Esso controlla la contabilità della Sezione e presenta un rapporto all'Assemblea.
CAP. IV
COMMISSIONI, GRUPPI IN CONSIGLIO COMUNALE,
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
Art. 19 Commissioni
§1 Possono essere designate delle Commissioni per esaminare oggetti o problematiche di natura particolare.
§2 Tali commissioni ed i relativi membri vengono designati dal Comitato.
§3 Esse illustrano le loro conclusioni al Comitato, che le riferisce all'Assemblea.
Art. 20 Gruppo del Consiglio Comunale
§1 In occasione delle riunioni del CC e delle sue Commissioni nelle quali si trattano oggetti di una certa rilevanza, nonché quando ritenuto opportuno dall'Ufficio presidenziale, il Presidente della Sezione convocherà delle riunioni dell'Ufficio presidenziale allargate ai Consiglieri Comunali, per un esame preliminare di dette problematiche.
§2 Su richiesta dei rappresentanti delle Commissioni del Consiglio Comunale, il Gruppo può essere convocato per trattare argomenti di una certa rilevanza prima dell'esame commissionale.
Art. 21 Associazioni riconosciute
§1 La Sezione riconosce le associazioni con scopi e tendenze politiche vicini al Partito.
§2 Ogni associazione riconosciuta ha diritto ad un membro in Comitato.
§3 Gli aderenti all'Associazione devono essere membri della Sezione.
CAP. V
ELEZIONI, NOMINE E VOTAZIONI
Art. 22 Disposizioni generali
§1 Le elezioni di cui all'Art. 11 punti 4 e 5 hanno luogo ogni quattro anni entro il 31 dicembre successivo al rinnovo dei poteri comunali.
§2 In assenza di disposizioni specifiche che prevedano la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, tutte le votazioni, elezioni o nomine avvengono a maggioranza semplice dei presenti.
§3 Salvo disposizioni contrarie, tutte le elezioni, nomine o votazioni, avvengono a scrutinio palese.
Art. 23 Incompatibilità di carica
§1 Il Presidente della Sezione non può essere membro del Municipio.
§2 I membri dell'Ufficio di revisione non possono ricoprire contemporaneamente la carica di membro del Comitato.
Art. 24 Durata delle nomine
§1 Al momento del rinnovo di un mandato, si devono considerare i seguenti fattori:
1. Il Presidente sezionale può rimanere in carica per un totale di due mandati (otto anni).
2. Gli altri membri del Comitato possono, di regola, rimanere in carica nella stessa veste per un totale di tre mandati (dodici anni).
3. Il periodo massimo di permanenza nel Comitato è limitato a cinque mandati (venti anni).
4. Un membro della Sezione può ricoprire la carica di Municipale, Consigliere Comunale, di regola, per un totale di tre mandati (dodici anni).
§2 Sono previste le seguenti eccezioni e condizioni:
1. In casi del tutto particolari, i termini temporali elencati ai punti 2 e 4 del paragrafo precedente, possono essere prolungati di un mandato (quattro anni) al massimo.
2. La decisione in merito spetta all'Organo competente per la designazione che si esprimerà alla maggioranza dei 2/3 ed a scrutinio segreto.
3. Non possono sedere contemporaneamente nel Comitato più di due membri riconfermati con tale sistema.
CAP. VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
Art. 25 Norme suppletorie
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, fa stato lo Statuto Cantonale del Partito Popolare Democratico.
CAP. VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 26 Provvedimenti di fine legislatura
I membri che al termine della presente legislatura ('92 -
CAP. VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 Entrata in vigore
§1 Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
§2 L'Assemblea procederà immediatamente alle elezioni e nomine di sua competenza.
Approvato dall'Assemblea del 15 marzo 1992
Il Presidente dell'Assemblea La Segretaria dell'Assemblea
Modificato dall'Assemblea del 7.12.2000